Otras publicaciones:

9789877230543-frontcover

12-4430t

Otras publicaciones:

9789871867721_frontcover

9789871867516_frontcover1

2 Primato della lingua italiana e pluralismo linguistico

Primi esiti di una recente giurisprudenza costituzionale

Loredana Mura

1. La recente giurisprudenza della Corte costituzionale sul regime linguistico vigente in Italia: il primato della lingua italiana

La Corte costituzionale italiana con due recenti sentenze del 24 febbraio 2017, n. 42 e del 7 aprile 2017, n. 67 ha avuto occasione di pronunciarsi sul regime linguistico vigente nel nostro ordinamento.

Nella prima di queste sentenze essa ha affermato il “primato” della lingua italiana in quanto “vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale”. Non esistendo, secondo la nostra Corte, una norma apposita che riconosca l’italiano come “l’unica lingua ufficiale” dello Stato “unitario”, essa ricava tale riconoscimento dall’art. 6 Cost. it. che, in deroga al primato della lingua italiana, riconosce il diritto fondamentale delle minoranze linguistiche presenti sul nostro territorio italiano a conservare e utilizzare la propria lingua in quanto elemento di “identità culturale” individuale e collettiva di importanza basilare” e “mezzo primario di trasmissione dei relativi valori”.

La Corte, in proposito, considera che “la progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l’erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz’altro (…) tale funzione della lingua italiana”; tuttavia, il primato e la centralità della lingua non necessariamente entrano in contraddizione con l’obiettivo “dell’ “internazionalizzazione” dei corsi universitari (e, quindi, con l’autonomia di scelta delle Università in merito ad essi) dove la lingua nazionale è principalmente insegnata. Anzi, secondo la stessa Corte “il plurilinguismo della società contemporanea, l’uso d’una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d’una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell’ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi” (corsivi aggiunti). Tanto più che, nel dare un “lettura costituzionalmente orientata” della norma impugnata – l’art. 2, comma 2, lettera l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240[1] – il Giudice costituzionale ritiene che “l’autonomia universitaria riconosciuta all’art. 33 Cost. (…) deve pur sempre svilupparsi ‘nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato’”: tali, quindi, devono considerarsi “le esigenze sottese alla internazionalizzazione (…) voluta dal legislatore e perseguibile, in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei”. Sulla base di tale ragionamento, dunque, la stessa Corte se, da un lato, esclude che “interi corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano”, dall’altro, tuttavia, ammette l’attivazione di corsi universitari “tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera” e, perfino, che “in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti, le università possano, nell’ambito della propria autonomia, scegliere di attivarli anche esclusivamente in lingua straniera”. Questa interpretazione della norma impugnata non solo non “comprime affatto” i principi costituzionali (artt. 3, 6, 33 e 34 Cost. it.) chiamati in causa, né “tantomeno li sacrifica” ma, consente, invece, “il perseguimento dell’obiettivo dell’internazionalizzazione”. Unica condizione al riguardo, aggiunge quindi la Consulta, è che “gli atenei debbono farvi ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d’eguaglianza, del diritto all’istruzione e della libertà d’insegnamento” (corsivi aggiunti).

Nella seconda sentenza il Giudice delle leggi, pur ribadendo l’importanza e il valore insostituibile e preminente della lingua italiana, ha osservato che questa, tuttavia, non possa essere strumentalmente utilizzata per limitare altri interessi, diritti e principi di rilievo costituzionale, quali il pluralismo inteso come libera espressione del culto religioso. In tal senso esigere, tra i requisiti per la stipulazione di una convenzione urbanistica, “l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto” risulta palesemente “irragionevole”, in quanto irrispettosa “sia della libertà di culto, sia del riparto di competenze Stato-Regioni”. Infatti, seppur

“la Regione è titolata, nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di culto e, nell’esercizio di tali competenze, può imporre quelle condizioni e quelle limitazioni, che siano strettamente necessarie a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue cure”,

tuttavia, secondo la Corte, essa “eccede da un ragionevole esercizio di tali competenze se, nell’intervenire per la tutela di interessi urbanistici, introduce un obbligo, quale quello dell’impiego della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi”. Nel richiamare, poi, la sentenza n. 42 del 2017, sopra esaminata, la Corte conclude osservando che

“A fronte dell’importanza della lingua quale ‘elemento di identità individuale e collettiva’ (…), veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana, appare evidente il vizio di una disposizione regionale, come quella impugnata, che si presta a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in difetto di un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali” (corsivi aggiunti).

1.1. Segue: Le critiche alla recente giurisprudenza costituzionale sul primato della lingua italiana

Dall’esame della giurisprudenza costituzionale, svolto al paragrafo precedente, risulta che il valore, senza dubbio preminente, della lingua italiana non esclude che il nostro ordinamento possa circoscriverne la portata in vista di proteggere anche valori diversi – quali il pluralismo linguistico nell’ambito dell’insegnamento universitario e nell’ambito religioso – che vengono in rilievo per effetto di un processo di “integrazione” non solo nazionale, ma anche internazionale. Lungi dall’entrare in conflitto ed elidersi a vicenda, tali valori debbono piuttosto convivere e bilanciarsi in base ad un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. La Corte costituzionale lascia così intendere che la lingua italiana debba essere prioritariamente protetta e valorizzata ma cum grano salis, in modo cioè compatibile e funzionale alla tutela e alla promozione di altri interessi e valori ugualmente fondamentali e giuridicamente rilevanti.

Questa giurisprudenza si presta a numerose critiche sulle quali occorre in questa sede soffermarsi. A ben guardare, infatti, essa ammette la derogabilità di un principio assoluto, qual è quello del primato ed esclusività della lingua italiana, senza darne adeguata contezza: da un lato perché, pur rinviando al principio di ragionevolezza, essa non indica le condizioni di certezza giuridica[2] in base alle quali una siffatta deroga possa essere attuata; dall’altro, perché, soprattutto nella prima delle sentenze esaminate, non appare chiaro quali siano esattamente gli ulteriori “interessi costituzionalmente protetti” a favore dei quali una tale deroga risulta giustificata. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la sentenza n. 42 del 2017 per un verso, si limita a richiamare i principi costituzionalmente garantiti del diritto all’istruzione, della libertà di insegnamento e dell’autonomia universitaria e, per altro verso, invoca i limiti che sarebbero imposti a questi ultimi dalla norma impugnata, l’art. 2, comma 2, lettera l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. E’, quindi, su queste basi che essa giustifica la deroga di cui sopra, nel quadro di un adeguamento nazionale all’“obiettivo dell’internazionalizzazione” degli atenei italiani: ciò con la conseguenza di ritenere, non solo che la scelta della lingua di insegnamento rientri nell’esercizio dell’autonomia universitaria ma, inoltre, che quest’ultima possa essere indirizzata e  circoscritta da una legge ordinaria volta a realizzare una non meglio precisata forma di “internazionalizzazione” delle università italiane.

Un’“internazionalizzazione”, quella di cui si tratta che, a ben guardare, nella sentenza n. 42 del 2017, dapprima si configura come una potenziale minaccia all’integrità della nostra lingua nazionale; successivamente si trasforma in un obiettivo e, precisamente, in uno di quei “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” volti ad assecondare la “vocazione internazionale” e l’“inserimento delle università in un contesto internazionale e globale”; e, infine, si condensa in un valore a se stante e superiore, suscettibile di limitare l’autonomia universitaria e, quindi, di modificare discrezionalmente e indiscriminatamente la primazia e ufficialità della lingua italiana, nell’ambito dei nostri stessi confini nazionali, a favore di lingue straniere. Un risultato, quest’ultimo, che secondo la medesima Corte, non potrebbe essere ostacolato, nemmeno da una rigida e formale applicazione dei “principî costituzionali di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost.”.

La Corte de quo finisce, in tal modo, per essere elusiva[3] e lasciare un’ampia e ambigua discrezionalità agli organismi universitari sotto i profili richiamati allorché, invece, sarebbe stato opportuno entrare nel merito di questa deroga e chiarire la forma e i contenuti dell’internazionalizzazione richiesta agli enti universitari anche sotto il profilo della lingua di insegnamento. Non solo, o non tanto, si badi, per chiarire quali o quante dovessero essere le lingue straniere con cui attuare la detta internazionalizzazione[4], e quali potessero essere i corsi da svolgere in una lingua diversa dall’italiano ma, principalmente, quali fossero gli obblighi e i principi internazionali vincolanti il nostro ordinamento in materia di linguistica in virtù dei quali, di conseguenza, anche le nostre università fossero tenute ad “internazionalizzarsi”.

Sotto il profilo degli obblighi internazionali che impegnano il nostro Stato, peraltro, anche la sentenza n. 67 /2017, non offre molte indicazioni: essa si limita a giustificare la deroga al primato della lingua italiana a favore della libera espressione del culto religioso rimandando, quanto al dato normativo, unicamente alla nostra Costituzione; e ciò anche quando essa argomenta la portata di una siffatta deroga, che la Corte costituzionale estende a tutte le manifestazioni religiose praticate nel nostro Paese indipendentemente dal fatto che si tratti di religioni il cui rapporto con il nostro Stato risulti regolato da un’apposita intesa[5]. Ininfluente, d’altro canto, ai fini di cui si tratta, appare il riferimento della Corte de quo ai suoi precedenti giurisprudenziali[6] dove figurano generici richiami ai vigenti standard internazionali, anche europei[7], in materia di plurilinguismo concernenti la tutela e integrazione delle componenti minoritarie anche religiose presenti del nostro Paese[8].

A fronte di una siffatta lacuna giurisprudenziale, è opportuno ricordare che gli Stati – incluso il nostro – hanno maturato una progressiva consapevolezza circa l’importanza di tutelare tutte le lingue esistenti dal pericolo dell’estinzione e la necessità di collaborare alla loro conservazione e in questa stessa ottica si sono mossi da tempo per salvaguardare le proprie lingue nazionali. Pertanto, se è vero che rientra nella sovranità degli Stati decidere quale sia la propria lingua ufficiale e quale sia il regime di politica linguistica, di educazione e istruzione linguistica da adottare nell’ambito dei propri ordinamenti, tuttavia, è altrettanto vero che allo Stato restano le responsabilità sull’impatto che queste sue scelte hanno sulla effettiva difesa della propria specificità linguistica e, allo stesso tempo, sulla difesa delle altre lingue esistenti quali indiscussi fattori di coesione, benessere e pace per i popoli nonché di tutela dell’intera umanità e della sua biodiversità.

Proprio per le ragioni fin qui evidenziate, appare opportuno fare un excursus dei principali atti adottati in materia di protezione linguistica sul piano internazionale per stabilire il contenuto e il grado di tutela che essi attribuiscono alla lingua nazionale, eventualmente anche in funzione di altri valori meritevoli di protezione (quali, appunto, quello dell’istruzione universitaria e del culto religioso) in ragione dei quali la sua tutela dovrebbe subire limiti e temperamenti.

Successivamente all’esame di questa normativa, si passerà a verificare se la Corte costituzionale, con la giurisprudenza sopra esaminata, abbia inteso percorrere questa strada e, quindi, se – allorché ha individuato la necessità di attuare un’internazionalizzazione “ragionevole” e “adeguata” del nostro ordinamento in materia di tutela linguistica – abbia inteso fare riferimento agli standard e ai modelli adottati dal diritto internazionale vigente e se, e in quale misura, quindi, risulti essersi conformato ad essi.

2. La tutela internazionale delle lingue come forma di tutela della diversità culturale e della biodiversità

Prima di passare all’esame degli atti di settore più significativi, vale premettere che, sul piano internazionale anche europeo, la tutela a favore delle lingue si è andata vieppiù configurando come strumento di protezione dei diritti umani, di pace e collaborazione in ragione dell’ampia diversità culturale e identitaria degli individui, delle minoranze e dei popoli e poi, in misura sempre più forte, come forma di tutela della diversità biologica degli stessi esseri umani in quanto parte integrante dell’ambiente e della sua biodiversità lato sensu.

Progressivamente, la tutela della lingua si è inserita fra le iniziative dirette a contrastare gli effetti più deleteri e controproducenti dell’assimilazione, dell’omologazione e, più in generale, dei pericoli prodotti dal fenomeno c.d. della globalizzazione[9]. La notizia, sempre più allarmante, relativa all’inesorabile estinzione di alcune lingue parlate nel mondo ha evidenziato il cruciale aspetto della stretta correlazione di questo fenomeno, in termini di cause ed effetto, con l’impoverimento non solo della diversità culturale ma anche di quella biologica e ambientale[10].

Il concetto di biodiversità, dunque, nato in senso ambientale-naturalistico, ha col tempo inglobato ogni aspetto collegato e funzionale all’ambiente naturale e alla varietà dei suoi ecosistemi: la cultura – e con essa le conoscenze, le tecniche, le arti e i mestieri locali, le tradizioni anche alimentari di un popolo, nonché i fenomeni religiosi e, con essi, le regole che prendono corpo e si tramandano nei riti e nelle pratiche religiose – in tal senso, gioca un ruolo importante nella salvaguardia dell’intera biodiversità. Con riferimento agli esseri umani, pertanto, è possibile parlare della loro diversità culturale nei termini di una biodiversità che nasce negli individui, nelle comunità e nei gruppi sociali come loro tratto distintivo dovuto alle interazioni e agli adattamenti culturali e biologici che essi hanno sviluppato rispetto ai diversi habitat, luoghi e territori nei quali si sono insediati[11]. La diversità linguistica, attraverso cui la cultura viene tramandata, è un bene da preservare alla stregua di quella biologico-naturalistica. La sua perdita si traduce in un danno per l’intera biodiversità perché si perdono le conoscenze, le tradizioni, le pratiche e i valori che l’umanità ha sviluppato rispetto ad essa[12].

Come per la diversità biologica, anche per la diversità culturale, e dunque linguistica, si è cominciato a parlare di uno “sviluppo sostenibile”[13] da realizzarsi nel quadro di una integrazione sociale, economica e politico-istituzionale compatibile con la loro salvaguardia, all’insegna del pluralismo, della democrazia e dell’eguaglianza dei popoli e dei singoli che ne fanno parte e che devono essere necessariamente coinvolti nei programmi diretti alla sua realizzazione. Ormai si parla di una vera e propria “cultura della sostenibilità” e, specificamente, di un “plurilinguismo sostenibile”[14].

Per organizzazioni del calibro dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa la lingua madre è uno dei fattori chiave dell’identità degli Stati del vecchio Continente e, pertanto, la diversità linguistica è intesa come un valore da difendere e da promuovere.

D’altro canto, il moltiplicarsi delle occasioni di mobilità oltre i confini nazionali, da un lato e la diffusione dei documenti europei riguardanti le lingue del nostro Continente nonché la loro stesura in queste stesse lingue, dall’altro, hanno promosso il pluralismo e il multilinguismo avviando una ricca riflessione culturale e scientifica in merito ad essi[15]. L’Europa, in tal senso, ha puntato a promuovere l’apprendimento di più lingue: parlare più lingue, infatti, crea numerosi vantaggi arricchendo e valorizzando le esperienze e competenze individuali, offrendo migliori possibilità di approccio e di comunicazione, sviluppando maggiori opportunità di scelta, aprendo nuove prospettive.

Come si avrà modo di constatare nelle pagine che seguono, sul piano internazionale la sensibilizzazione al progressivo deterioramento dell’ecosistema ha prodotto un certo grado di consapevolezza sull’importanza della diversità linguistica, sulla relazione esistente fra la lingua e l’ambiente e, quindi, sull’urgenza di tutelarle. Numerosi e sempre più frequenti sono, dunque, gli interventi in questa direzione nelle politiche, nei programmi e negli atti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali come l’Unione europea.

Obiettivo delle pagine che seguono sarà, dunque, quello di vedere lo sviluppo della tutela linguistica lungo i due citati assi fondamentali della tutela della cultura, degli usi e delle tradizioni umane da un lato, e quello della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema e degli habitat naturali dall’altro, in quanto sempre più integrati e ispirati al principio dello sviluppo sostenibile. 

2.1. Segue: La tutela delle lingue nelle organizzazioni internazionali universali, in particolare, negli atti delle Nazioni Unite e delle sue agenzie

Prima di passarne in rassegna gli atti più significativi, vale la pena soffermarsi sulla scelta linguistica adottata in seno alla più nota delle organizzazioni internazionali universali, che è quella delle Nazioni Unite (ONU). In proposito, va sottolineato che l’ONU nel suo Statuto (UN Charter) adottato il 26 giugno 1945[16] si è posta l’obiettivo di dare vita ad una cooperazione suscettibile di risolvere “international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character” tale da promuovere e incoraggiare iI “respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion” (Chapter I, art. 1, 3 co.). L’obiettivo dell’uguaglianza senza alcuna discriminazione rappresenta, sicuramente, una regola basilare del costituzionalismo democratico e pluralista che è stata via via recepita dalle più importanti organizzazioni internazionali istituite nel Secondo dopoguerra fra cui, appunto, le Nazioni Unite. Il successivo Cap. XIX, art. 111 della Carta ONU introduce, tuttavia, una misura che sembra contraddire l’obiettivo ora ricordato, in quanto riduce il numero di lingue aventi rilevanza, a certi effetti, nell’ambito delle Nazioni Unite: esso, infatti, stabilisce che

“The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory States”.

Le stesse cinque lingue (cui si aggiungerà l’Arabo con la Risoluzione 3190 (XXVIII) del 18 dicembre 1973) in cui risulta redatta la Carta diventeranno, peraltro, le lingue ufficiali e di lavoro delle Nazioni Unite. Questa scelta, apparentemente in contraddizione con il principio di non discriminazione, risponde, in realtà, ad una specifica esigenza di comunicazione pratica e di efficienza lavorativa assai sentita nelle organizzazioni internazionali; essa, pertanto, costituisce un importante segnale di progresso nei rapporti fra gli Stati. A ben guardare, essa riflette formalmente il passaggio della comunità internazionale[17], nelle sue relazioni diplomatiche e negli atti che le regolano, dal mono- o bi-linguismo (contrassegnato dall’uso del francese e/o dell’inglese) al multilinguismo (che prevede l’uso di più lingue)[18].

Vale la pena innanzitutto, ricordare che in ambito ONU hanno visto la luce due importanti atti giuridici sui diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali[19] adottati dall’Assemblea generale con Risoluzione 2200 (XXI) del 16 dicembre 1966, nei quali è stata solennemente ribadita la clausola di non discriminazione della persona in ragione, fra l’altro, della propria lingua o della propria religione.

Per altro verso, va ricordato che l’ONU, direttamente o tramite le sue agenzie specializzate, nella sua azione di affermazione e salvaguardia dei diritti umani ha inteso promuovere, con appositi atti e accordi, la tutela di tutte le lingue, soprattutto quelle più a rischio quali le lingue dei popoli indigeni e quelle delle minoranze. Fra questi merita di essere la Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali ed etniche, religiose e linguistiche adottata dall’Assemblea generale con Risoluzione 47/135 del 18 dicembre 1992 che riconosce alle minoranze, “within their respective territories” (art. 1), il diritto “to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public” senza interferenze o discriminazioni, nonché il diritto di “participate effectively in decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live” (art. 2).

Numerosi sono i programmi scientifici e gli accordi di natura bilaterale e multilaterale adottati, a partire dagli anni ’70, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura (UNESCO) a salvaguardia e promozione dei valori connessi all’ecosistema e alla biodiversità – nella doppia accezione biologica e culturale – alle peculiarità geologiche e geomorfologiche, nonché ai valori estetici, paesaggistici e naturali dei territori di tutto il mondo.

Fra questi, la Dichiarazione universale sulla diversità culturale sottoscritta a Parigi il 2 novembre 2001 con cui la diversità, il multilinguismo, il pluralismo culturale e linguistico vengono a rappresentare un valore che trascende gli stessi singoli e le loro comunità per diventare “patrimonio comune dell’umanità”: “As a source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature” (art. 1). In quanto “Cultural rights are an integral part of human rights”, secondo la Dichiarazione in parola,

“All persons have therefore the right to express themselves and to create and disseminate their work in the language of their choice, and particularly in their mother tongue; all persons are entitled to quality education and training that fully respect their cultural identity; and all persons have the right to participate in the cultural life of their choice and conduct their own cultural practices, subject to respect for human rights and fundamental freedoms” (art. 5).

La grande attenzione all’ecologia, all’equilibrio dell’ecosistema, agli habitat e alla loro varietà, ai temi della salvaguardia e conservazione dell’ambiente e delle sue risorse ha successivamente spinto l’UNESCO ad adottare a Parigi la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003[20] che sancisce il riconoscimento della cultura come prodotto dell’interazione fra l’uomo e il suo ambiente. Cultura e ambiente appaiono, ormai, le due inscindibili componenti del patrimonio comune dell’umanità. In questo senso, la globalizzazione rappresenta un pericolo che minaccia la biodiversità in senso lato, nelle sue componenti culturali, linguistiche e biologiche. Non solo vi è un assorbimento della lingua nella sfera biologico-ambientale, ma una sottoposizione della sua tutela agli stessi principi chiamati a regolare quest’ultimo. Tale Convenzione parte dal presupposto che per “intangible cultural heritage” (art. 2) s’intendono “the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage”; inoltre, essa considera che “This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity” (art. 2). La stessa Convenzione ha altresì cura di precisare che “The ‘intangible cultural heritage’, as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains: (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage; […] (c) social practices, rituals and festive events; […] (d) knowledge and practices concerning nature and the universe” (art. 2). La medesima Convenzione stabilisce, quindi, che ai fini della Convenzione “consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development” (ibidem)[21].

Un tale obiettivo appare ribadito nella Convenzione UNESCO sulla Protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali firmata a Parigi il 20 ottobre 2005[22] che riconosce il principio del multilinguismo e della diversità culturale, nonché l’importanza che le persone possano comunicare con la propria lingua[23]. Dopo avere ricordato che “linguistic diversity is a fundamental element of cultural diversity” e avere riaffermato (Preambolo) “the fundamental role that education plays in the protection and promotion of cultural expressions”, tale Convenzione sancisce che “Cultural diversity is a rich asset for individuals and societies. The protection, promotion and maintenance of cultural diversity are an essential requirement for sustainable development for the benefit of present and future generations”.

Nell’ambito di questa breve rassegna di atti internazionali, un cenno merita sicuramente la Risoluzione 70/214 su Cultura e sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 maggio 2015 che riconosce il pluri- e il multi-culturalismo come valori fondanti e predisponenti alla libertà dell’individuo di comunicare con il proprio linguaggio. Dopo aver ricordato che la cultura “is an essential component of human development” che “represents a source of identity, innovation and creativity for the individual and the community”, essa riconosce, innanzitutto, “the importance of respect and understanding for cultural diversity throughout the world and of working together and not against each other and of fostering intercultural understanding and dialogue, mutual listening and learning and an ethic of global citizenship and solidarity” e, inoltre, “the importance of multilingualism as a means of promoting, protecting and preserving the diversity of languages and cultures globally and that genuine multilingualism promotes unity in diversity and international understanding, and recognizing also the importance for the peoples of the world to communicate in their own language”.

Una particolare menzione, in questa sede, meritano altresì gli atti internazionali sulla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della sua biodiversità. Fra questi la Convenzione sulla Diversità Biologica sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992[24], nonché i successivi Protocolli addizionali di Cartagena del 29 gennaio 2000[25] e di Nagoya-Kuala Lumpur del 29 ottobre 2010[26] che fanno esplicito riferimento al nesso fra la lingua e l’ambiente naturale e, quindi, alla necessità di proteggere le culture indigene alla luce del principio dello sviluppo sostenibile. In particolare, la Convenzione del 1992 riconosce l’importanza di rispettare, preservare e conservare “knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity”, quindi, promuove “their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices”; essa, altresì, incoraggia “the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices” (art. 8); e, infine, impegna gli Stati a proteggere e sostenere un “customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements” (art. 10).

Per altro verso, la Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 4 settembre 2002 mette in guardia dagli effetti di una globalizzazione incontrollata, raccomandandone quindi la sua “sostenibilità”. Dopo aver constatato che “The global environment continues to suffer” e che “Loss of biodiversity continues” (par. 13), essa afferma, da un lato, che “Globalization has added a new dimension to these challenges. The rapid integration of markets, mobility of capital and significant increases in investment flows around the world have opened new challenges and opportunities for the pursuit of sustainable development” ma che, tuttavia, dall’altro, “the benefits and costs of globalization are unevenly distributed, with developing countries facing special difficulties in meeting this” (par. 14). Perciò gli Stati concordano sulla necessità di attuare uno sviluppo sempre più sostenibile, che allontani il pericolo di un “entrenchment of these global disparities”, sollecitando “(…) the promotion of dialogue and cooperation among the world’s civilizations and peoples” che prevenga e contrasti le discriminazioni basate su “race, disabilities, religion, language, culture or tradition” (par. 17).

2.2. Segue: La tutela delle lingue nel diritto delle organizzazioni internazionali regionali, in particolare, negli atti dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa

I temi e gli obiettivi che, come si è visto, caratterizzano la tutela delle lingue nell’ambito delle Organizzazioni internazionali di livello universale, figurano a vario titolo anche nelle iniziative delle più importanti organizzazioni internazionali di stampo regionale, fra cui in primis l’Unione europea (UE)[27]. Anzi, in questo contesto, l’intreccio e l’interazione fra i principi della diversità linguistica e del pluralismo linguistico-culturale con quelli della salvaguardia ambientale e della biodiversità appaiono ancora più evidenti, progressivamente sostenuti e declinati nelle forme dello sviluppo sostenibile. Innanzitutto, il riconoscimento del valore della diversità appare simbolicamente enunciato nel motto dell’UE: “Uniti nella diversità”[28] sta proprio ad indicare come, collaborando all’istituzione e allo sviluppo della più grande organizzazione europea, gli Stati membri siano riusciti ad operare insieme a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la varietà e la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del Continente europeo.

Quanto al diritto primario[29] della UE, l’art. 2 TUE stabilisce che

“L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

L’art. 3, 3° co. TUE afferma, inoltre, che l’Unione “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”. L’art. 167 TFUE, ulteriormente, attribuisce all’UE il compito specifico di contribuire al “pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune”. Ma questo non è tutto. Nell’ambito della cittadinanza europea, gli artt. 20 e 24 TFUE, prevedono, rispettivamente, il diritto di ogni cittadino “di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo[30], di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua”; e, quindi, di “scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all’articolo 13 del trattato sull’Unione europea in una delle lingue menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua”.

A sua volta, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, adottata nel 2000 e diventata giuridicamente vincolante per effetto del Trattato di Lisbona, da un lato, vieta la discriminazione fondata sulla lingua (art. 21) e, dall’altro, “rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22).

Non sempre, però, nel passaggio dalla teoria alla prassi, questi principi risultano rispettati fino in fondo dalla UE.

Posto, infatti, che i Trattati sono redatti in un unico esemplare nelle lingue di ciascuno degli Stati membri (art. 55 TUE) e che le “lingue ufficiali” sono undici (dodici quelle in cui sono redatti i Trattati), tuttavia, per garantire la certezza e l’efficienza delle regole, atti e strumenti in essa vigenti, l’Unione ha adottato un regime linguistico (art. 342 TFUE) che prevede l’utilizzo di tre “lingue di lavoro” (dette anche “veicolari”), definite nel Regolamento di ciascuna Istituzione: si tratta dell’inglese, del francese e del tedesco.

L’Italia si è ripetutamente lamentata per l’utilizzo a volte “penalizzante” di questo regime verso la nostra lingua e, perciò, ha fatto ricorso al Tribunale di primo grado e anche alla Corte di giustizia[31].

Fin dal 1990, comunque, quando istituì il programma Lingua, l’Unione si è significativamente attivata per promuovere il multilinguismo come patrimonio UE, stimolare l’apprendimento delle lingue per tutto il corso della vita e incoraggiare il miglioramento dei metodi didattici. Oltre al citato programma Lingua, essa ha altresì finanziato il programma Socrates, il programma Leonardo da Vinci e il programma Erasmus che prevedono attività e progetti transfrontalieri che coinvolgono insegnanti e studenti.

Un ruolo di particolare rilievo, in questo contesto, ha svolto la Commissione: con la Comunicazione COM(2008) 566 def. del 18 settembre 2008 su Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune, indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, essa prendendo le mosse dal valore della diversità linguistica nell’Unione europea, si è proposta di realizzare l’inserimento del multilinguismo nelle politiche dell’UE, al fine di raggiungere l’ “obiettivo di Barcellona”, secondo il quale i cittadini europei dovrebbero essere in grado di comunicare in due lingue oltre alla propria lingua madre. Tale Comunicazione si conforma alla Risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo (2008/C 320/01) concepita in vista di rafforzare la coesione sociale, il dialogo interculturale e la costruzione europea.

Qualche anno più tardi, il Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 ha istituito il programma Europa creativa (2014-2020). Tale Regolamento, fra l’altro, si propone l’obiettivo (art. 2) di

“proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea nonché promuovere il patrimonio culturale dell’Europa; rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

Quanto alla coniugazione della tutela della lingua e della cultura con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, nel 2014 il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea ha adottato una serie di documenti esplicativi che comprendono anche le Conclusioni sul patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa sostenibile nelle quali si evidenzia come il patrimonio culturale, incluso quello linguistico, se gestito in maniera appropriata, può contribuire allo sviluppo sostenibile.

La recente Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) conferma l’obiettivo di “sensibilizzare all’importanza del patrimonio culturale europeo tramite l’istruzione e l’apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da raggiungere” (all’art 2, 2° co., lett. j).

A completamento di questa breve disamina degli atti delle organizzazioni europee in materia di tutela linguistico-culturale, mette conto ricordare che, nel nostro Continente, anche un’altra importante organizzazione internazionale, il Consiglio d’Europa (CdE), si è mostrata sensibile al tema della tutela delle lingue – sottolineando l’importanza anche di quelle storiche, regionali o minoritarie, alcune delle quali rischiano di scomparire – che contribuiscono a mantenere e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell’Europa. Basti qui ricordare che il CdE ha adottato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta a Strasburgo il 5 novembre 1992[32]; e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali firmata a Strasburgo il 1° febbraio 1995[33]. Nell’ottica, inoltre, di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e le iniziative educative che trattano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così il dialogo fra le diverse culture e religioni, il CdE ha adottato la Convenzione Quadro sul valore dell’eredità culturale per la società conclusa a Faro il 27 ottobre 2005[34] che impegna gli Stati, fra l’altro, a sviluppare l’uso della tecnologia digitale “potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si impegnano a tutelare la diversità linguistica e culturale nella società dell’informazione” (art. 14)[35].

3. Gli esiti della recente giurisprudenza costituzionale sul primato della lingua italiana nella prassi e le prospettive di conformità del nostro ordinamento al diritto internazionale vigente

Come si è avuto modo di osservare nei paragrafi precedenti, il diritto internazionale si è da tempo schierato a difesa delle lingue esistenti nel quadro più ampio della tutela dei principi del pluralismo e della biodiversità umana. Gli ordinamenti statali, fra i quali il nostro, dovrebbero dunque conformarsi agli orientamenti e, soprattutto, agli obblighi volontariamente concordati con le controparti estere – e che si sono formalmente impegnati a rispettare – anche in relazione alla tutela della propria lingua ufficiale[36].

Il nostro Giudice costituzionale, come si è visto[37], pur confermando la primazia e ufficialità della lingua italiana, ha ritenuto che la sua tutela debba essere temperata con quella di altri valori rilevanti del nostro ordinamento, fra i quali, nella specie, la libera professione del culto religioso e l’internazionalizzazione delle università italiane: la limitazione del primato italiano a favore di una lingua straniera, in questi casi, si giustifica proprio in funzione della protezione di questi ulteriori valori giuridicamente riconosciuti.

Se, tuttavia, chiara appare la ratio della deroga – e quindi dei sacrifici imposti – alla nostra lingua ufficiale in ragione della necessaria libertà di espressione linguistica nella pratica religiosa (rappresentativa, quest’ultima, di un valore ormai ampiamente riconosciuto[38]); viceversa, la deroga e i limiti derivanti dall’autonomia delle università italiane e, ancor più, dalla loro “internazionalizzazione” necessita, invece, di una più accurata riflessione. Né la giurisprudenza costituzionale qui presa in esame né, tantomeno, la norma legislativa con essa impugnata chiariscono infatti il significato, e quindi la portata e i limiti normativi, di questa pretesa “internazionalizzazione”. Quest’ultima, in definitiva, anziché assumere quella forma e consistenza di diritto internazionale che la sua concettualizzazione giuridica suggerisce[39], al contrario, resta una definizione astratta, un dogma e, dunque, un elemento imponderabile, insuscettibile di ergersi a valore giuridico e, perciò stesso, di essere confrontato e bilanciato con altri valori dell’ordinamento, nella specie con quello del primato della lingua italiana che avrebbe la pretesa di derogare.

Di tutta evidenza, manca nel ragionamento della Corte costituzionale un’approfondita e concreta indagine sui presupposti di diritto internazionale che, unicamente, sarebbero idonei a legittimare – in termini di forma e sostanza – la pretesa internazionalizzazione nel settore linguistico dello Stato italiano e, quindi, ad imporla alle stesse autonomie universitarie.

E’ vero al riguardo che la Corte sul punto, si ispira ad un criterio di ragionevolezza che sembra rievocare quella sostenibilità che, anche in materia linguistica, risulta essere il criterio guida di tutte le scelte politiche e normative del diritto internazionale nella materia; tuttavia, tale iniziativa appare sguarnita degli opportuni chiarimenti e appigli normativi che avrebbero potuto consentire di collocare un siffatto parametro nel contesto internazionale ed europeo. Sintomatica di questa lacuna, e del conseguente disorientamento normativo, è la conclusione cui giunge la Corte italiana nella sentenza n. 42 del 2017 allorché considera che “l’internazionalizzazione sia obiettivo in vario modo perseguibile e, comunque sia, da perseguire”.

Il Giudice delle leggi ha così mancato di dare un’interpretazione internazionalmente (oltre che costituzionalmente) orientata dell’art. 2, comma 2, lett. l) della L. 30 dicembre 2010, n. 240. D’altro canto, in questo modo, esso ha perso l’occasione per rinvenire, sul piano dell’attuale organizzazione internazionale, quel riconoscimento e fondamento normativo esplicito dell’ufficialità della lingua italiana[40] di cui si è lamentata reiteratamente la mancanza e che è stato ancora una volta messo in discussione nelle cause, sopra esaminate, sottoposte al sindacato di costituzionalità. E qui vale la pena ricordare che il richiamo della Corte al diritto internazionale, soprattutto europeo nella materia, non avrebbe avuto l’effetto di dare ad esso il valore giuridico di cui era privo, vincolando gli organi statali competenti a conformarsi ad esso; piuttosto, trattandosi di un diritto validamente posto in essere dal nostro Stato sul piano giuridico internazionale, il suo richiamo da parte della Corte costituzionale avrebbe avuto un mero valore ricognitivo[41], con la conseguenza di ricordarne l’esistenza e condizionarne, così, il proprio stesso operato e orientamento giurisprudenziale in senso conforme ad esso; ciò vale, a maggior ragione, allorché un tale diritto avrebbe potuto contribuire a determinare più nettamente il regime di tutela della lingua italiana nel nostro ordinamento nazionale.

Gli esiti – incerti e contraddittori – del modo di pensare qui criticato, non potevano tardare a manifestarsi: già all’indomani delle pronunce costituzionali in esame, il MIUR ha pubblicato il bando relativo ai PRIN – Programmi di ricerca di interesse nazionale per concorrere ai quali è stato imposto l’uso – a pena di inammissibilità – della lingua inglese (e di nessun’altra) per la compilazione della domanda. A parere del citato Ministero, infatti, le ragioni che hanno giustificato la primazia dell’inglese e, per converso, il declassamento dell’italiano (anzi, la sua esclusione) nella stesura della domanda, sono da rinvenirsi nella circostanza che l’inglese sia “la lingua veicolare della comunicazione internazionale fra ricercatrici e ricercatori” e che ciò sia conforme altresì alle “migliori prassi internazionali”[42].

Posto che in tal modo il MIUR ha adottato un regime linguistico di gran lunga più severo e restrittivo di quello vigente all’interno delle stesse organizzazioni internazionali (fra le quali anche l’Unione europea)[43] di cui il nostro Stato è parte contraente, tutta da dimostrare rimane l’idea che esista una lingua capace, in via privilegiata e preferenziale, di veicolare la ricerca scientifica e di divulgare i suoi progressi: al contrario, sono le indagini, e quindi le scoperte e i risultati, della scienza che (indipendentemente dal settore scientifico-disciplinare preso a riferimento) parlano con la lingua degli scienziati e, dunque, dei ricercatori che tali indagini svolgono e  tali scoperte e risultati conseguono. E’ la scienza che consente al linguaggio di evolvere e conservarsi e non viceversa: l’evoluzione di una lingua è un fenomeno fisiologico, connaturato all’esperienza umana; tutto il contrario della sua marginalizzazione, della sua omologazione e, quindi, del suo abbandono[44].

In controtendenza al Ministero dell’Istruzione, sembra successivamente essersi mosso il Consiglio di Stato. Con la sentenza 29 gennaio 2018, n. 617 la Sezione VI del Consiglio di Stato – che aveva sollecitato la pronuncia n. 42 del 2017 della Corte costituzionale – ha messo la parola fine ad una questione iniziata circa sei anni prima circa il regime linguistico da adottare nelle università italiane.

Nel rigettare, infatti, l’appello presentato dal Politecnico di Torino e dallo stesso Ministero dell’Istruzione, il Consiglio di Stato ha richiamato un passaggio cruciale della sentenza costituzionale n. 42 del 2017 secondo cui l’internazionalizzazione degli enti universitari non possa “costringere la lingua italiana in una posizione di marginalità”. Su questa scorta, quindi, continuando a ricalcare le posizioni della Corte costituzionale, il Giudice amministrativo de quo se considera legittima l’attivazione di corsi universitari “tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera” come pure “l’erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera”, tuttavia, non ritiene ammissibile che “interi corsi” siano tenuti in lingua straniera con esclusione dell’italiano.

Nemmeno il Consiglio di Stato, a ben guardare, si addentra nel merito delle linee di internazionalizzazione linguistica che, vincolando il nostro Stato, dovrebbero impegnare anche le nostre università; esso, come si è detto, si limita a muoversi nell’ambito del tracciato indicato dalla Corte costituzionale facendo leva su quegli aspetti – normativi e interpretativi – che, quantomeno, risultano compatibili e coerenti con la posizione assunta dal nostro Paese nei rapporti internazionali. E’ pertanto sulla base delle ragioni ora esposte che l’organo giurisdizionale, di cui si tratta, ha deciso di censurare la decisione del Politecnico di Torino affermando, in proposito, che

“Nella fattispecie concreta, dalla documentazione acquisita agli atti del processo a seguito dell’istruttoria disposta con la citata ordinanza n. 1779 del 2014, risulta che il Politecnico ha previsto ‘interi corsi’, così come sopra intesi, in lingua inglese, con conseguente violazione dell’art. 2 della l. n. 240 del 2010, nel significato che ad esso ha assegnato la Corte costituzionale”.

C’è da sperare che questa sentenza del Consiglio di Stato sia solo la prima di una lunga serie di atti e che, in tal senso, inauguri una prassi in materia linguistica effettivamente conforme al diritto internazionale vigente, improntato ai principi del plurilinguismo e della biodiversità linguistica, che il nostro Stato, non solo ha contribuito a formare, ma si è formalmente impegnato ad attuare sul piano interno; ciò, inoltre, senza che, per la realizzazione di un tale obiettivo, sia necessario attendere una nuova pronuncia giurisprudenziale o un intervento ad hoc del legislatore.


  1. Vale qui ricordare che l’art. 2, comma 2, lettera l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in parola prescrive, fra l’altro, il “ l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera”.
  2. Si tratta di “condizioni di certezza giuridica” la cui verifica è stata costantemente ritenuta obbligatoria dalla stessa Corte costituzionale e ribadita, peraltro, nella recente sentenza n. 63 del 2016 sulla libertà di culto che, al riguardo, recita

    “(…) il principio e il test di proporzionalità (…) impongono di valutare se la norma oggetto di scrutinio, potenzialmente limitativa di un diritto fondamentale, qual è la libertà di culto, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva di applicare sempre quella meno restrittiva dei diritti individuali e imponga sacrifici non eccedenti quanto necessario per assicurare il perseguimento degli interessi ad essi contrapposti”.

    Su questi aspetti e, in particolare, sulle necessarie garanzie e i requisiti che devono circondare l’istituto della “deroga”, sia consentito rinviare al nostro La specialità regionale nell’ordinamento italiano e in quello dell’Unione europea, in Diritto@Storia, 2013, spec. parr. 4-6.

  3. Sull’ambiguità di fondo dello stesso pronunciamento della Corte costituzionale, qui presa in esame, v. R. Bin, Corsi universitari solo in inglese?, in laCostituzione.info, https://bit.ly/2TMg1Ko.
  4. A questi profili, invece, appare prevalentemente indirizzata la critica dottrinale: v. G. Milani, Una sentenza anacronistica? La decisione della Corte costituzionale sui corsi universitari in lingua inglese, in Federalismi.it, 2017, spec. p. 12; C. Napoli, Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l’onere del giudice a quo di tentare l’interpretazione conforme, in Consulta online, https://bit.ly/2RuoeWH.
  5. Cfr. sul punto L. Brunetti, “Palese irragionevolezza” o “totale eccentricità”: quale vizio “appare evidente”? I dubbi sulla (insoddisfacente) motivazione, di una giusta decisione, in Consulta online, https://bit.ly/2Rnw3gM; E. Caterina, La lingua italiana negli edifici di culto tra “palese irragionevolezza”, riparto di competenze Stato-Regioni e libertà di lingua, in ibidem.
  6. Fra questi precedenti costituzionali figura la sentenza n. 63 del 2016 che fa riferimento ai “principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto” e, quindi, richiama “gli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); gli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007); e, infine, l’art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881)” in cui tali principi risultano enunciati.
  7. Viceversa, la Corte costituzionale avrebbe potuto fare riferimento, in particolare, all’art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) nel cui campo di applicazione la Corte EDU ha fatto rientrare anche la tutela della libertà di auto-organizzarsi dei gruppi religiosi nell’ambito dello Stato, vietando ogni interferenza da parte di quest’ultimo: in tal senso, v. Corte EDU, sentenza del 26 aprile 2016, Izzettin Doğan et autres c. Turquie, spec. parr. 14 e 108; sentenza del 1° luglio, S.A.S c. France, spec. par. 127.
  8. La produzione dottrinale in tema di tutela internazionale delle minoranze è piuttosto ampia: si v., in proposito, P. Fois, La protezione internazionale delle minoranze: il caso dell’Europa, in L’Europa delle diversità, M. Pinna (a cura di), Franco Angeli Milano, 1993; P. Pustorino, Questioni in materia di tutela delle minoranze nel diritto internazionale ed europeo, in Studi sull’integrazione europea, 2006, p. 259 ss. Con riguardo alle minoranze riconosciute (e anche a quelle non riconosciute) in Italia v. F. Guella, La disciplina del sistema scolastico nelle autonomie speciali con “piccole” minoranze, tra plurilinguismi e diritto allo studio in “lingua propria”, in S. Baroncelli, Regioni a statuto speciale e tutela della lingua: Quale apporto per l ‘integrazione politica e sociale?, Giappichelli Torino, 2017, p. 160 ss.; C. Meoli, Quale tutela per le minoranze linguistiche? Spunti di diritto comparato, 2010, https://bit.ly/2D6JGZ0; F. Palermo, J. Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova 2008. Con specifico riguardo alla questione del numerus clausus di lingue e dialetti destinatari di promozione e tutela da parte della legge statale n. 482 del 1999 v. E. Stradella La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, in Le Regioni, 2009, p. 1150 ss.
  9. In generale, sui diversi effetti del fenomeno della globalizzazione sulla cultura v. B. Barreiro Carril, Diversidad Cultural en el derecho internacional: la Convención de la UNESCO, Iustel Madrid, 2011, p. 1 ss. Su alcuni dei più rilevanti riflessi della globalizzazione, soprattutto con riguardo ai diritti umani, nel rapporto fra diritto statale e diritto internazionale (“pubblico” e privato) v. P. Alston, L’era della globalizzazione e la sfida di espandere la responsabilità per i diritti umani, in P. Alston, A. Cassese (cura), Ripensare i diritti umani nel XXI secolo, trad. it. di P. De Stefani, EGA Torino 2003, p. 21 ss.; A. von Bogdandy, Democrazia, globalizzazione e futuro del diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2004, p. 317 ss.; N. Boschiero, La lex mercatoria nell’era della globalizzazione: considerazioni di diritto internazionale pubblico e privato, Franco Angeli Milano, 2005; A. Del Vecchio, I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Cacucci Bari, 2009, spec. p. 153 ss.
  10. V. in proposito P. Greco, Se l’erosione della diversità linguistica mette a rischio anche l’ambiente, in https://bit.ly/2Fo2wND
  11. Sul rapporto fra l’individuo e tutela ambientale M. Castellaneta, L’individuo e la protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2000, p. 913 ss.
  12. Per un’analisi del rapporto fra globalizzazione e religione v. P. Lillo, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, Giappichelli Torino, 2012, spec. p. 169 ss.; F. Casolari, L’azione dell’Unione europea contro le discriminazioni basate sulla religione: l’impatto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, p. 475 ss.
  13. Il principio dello sviluppo sostenibile si considera ormai come connaturato alla vita umana, configurandosi come lo strumento più efficace per contrastare la mortificazione e l’impoverimento, culturale oltre che naturalistico-ambientale, che uno sviluppo irragionevole e insensato, al pari di uno sfruttamento dissennato delle risorse, può invece determinare. Sulla vasta letteratura in argomento v., fra gli altri, A. Crudele, Il concetto di sviluppo sostenibile: evoluzione e status nel diritto internazionale, in G. Ziccardi Capaldo, Globalizzazione e pluralità delle fonti giuridiche: un duplice approccio, Edizioni scientifiche italiane Napoli, 2012, p. 125 ss.; P. Fois (a cura di), Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente, XI Convegno SIDI, Alghero, 16-17 giugno 2006, Editoriale Scientifica Napoli, 2007; V. Pepe, Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2002, p. 209 ss.
  14. V., in tal senso, R. Toniatti, Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all’identità linguistica posti a fondamento di “un nuovo modello di riparto delle competenze” legislative fra Stato e Regioni, in Le Regioni, 2009, p. 1121 ss.
  15. Sebbene siano spesso usati come sinonimi (anche negli atti internazionali), la dottrina distingue fra il concetto di plurilinguismo e multilinguismo: in tal senso, v. M.C. Luise, Plurilinguismo e multilinguismo in Europa per una Educazione plurilingue e interculturale, in https://bit.ly/2VNvrQ9.
  16. L’Italia ha ratificato il trattato istitutivo delle Nazioni Unite con la legge 17 agosto 1957, n. 848.
  17. Cfr. D.Cao-X Zhao, Translation at the United Nations as Specialised Translation, in Journal of Specialised Trranslation, 2008, p. 39.
  18. Così L. Pasquali (Multilinguismo negli atti normativi internazionali e necessità di soluzioni interpretative differenziate, Giappichelli Torino, 2016, p. 2 ss.) che riferisce che fino al XVII secolo la lingua ufficiale della diplomazia fu il latino, diffuso tra gli uomini di cultura in tutta l’Europa. Gradualmente, con la supremazia politica della Francia sul Continente europeo, il latino fu sostituito dal francese. Quindi, l’intervento degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale segnò l’avvento anche dell’inglese come seconda lingua diplomatica.
  19. Entrambi i Patti sono stati resi esecutivi in Italia con legge del 25 ottobre 1977, n. 881.
  20. Ratificata dall’Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167.
  21. Su questa Convenzione e sugli aspetti in essa trattati si rinvia a T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato (a cura di), Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, Giuffrè Milano, 2012.
  22. Ratificata dall’Italia con legge 19 febbraio 2007, n. 19.
  23. Sulla Convenzione in esame, si rinvia a B. Barreiro Carril, Diversidad Cultural en el derecho internacional: la Convención de la UNESCO, cit.; H. M. Velasco, J. P. De Pedro (edición de), La diversidad cultural. Análisis sistemático e interdisciplinar de la Convención de la UNESCO, Editorial Trotta Madrid, 2016.
  24. Ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.
  25. L’Italia ha ratificato il Protocollo di Cartagena con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.
  26. L’Italia ha sottoscritto il Protocollo di Nagoya in data 14 giugno 2011.
  27. Su questi temi v. A. Lang, Allargamento dell’Unione europea e multilinguismo, in M. Ganino, G. Venturini (a cura di), L’Europa di domani: verso l’allargamento dell’Unione. Atti del Convegno di Milano del 15-17 febbraio 2001, Giuffré Milano, 2002, pp. 93-106.
  28. Per una ricostruzione del concetto di identità nazionale in relazione ai valori di unità e diversità enunciati dall’Unione v., tra gli altri, G. Di Federico, Identifying National Identities in the Case Law of Court of Justice of the European Union, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2014, p. 771 ss., spec. p. 784 ss.; L. Zagato, La problematica costruzione di un’identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?, in L. Zagato, M. Vecco, Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, Franco Angeli Milano, 2011, p. 257.
  29. Va ricordato che l’Italia ha ratificato il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 (attualmente in vigore) con legge2 agosto 2008, n. 130.
  30. Considerata l’importanza che assume una comunicazione pubblica efficace in una fase di necessario rilancio del progetto europeo, la Mediatrice europea in carica, nell’agosto di quest’anno, ha indetto una “Consultazione pubblica sull’uso delle lingue nelle istituzioni, negli organismi, negli uffici e nelle agenzie dell’UE” (v., al riguardo, https://bit.ly/2VILlv8) al fine per promuovere una discussione su come le istituzioni dell’Unione europee possano comunicare al meglio con il pubblico, conciliando la necessità di rispettare e favorire la diversità linguistica con i vincoli amministrativi e di bilancio.
  31. V., ex plurimis, sentenza 27 novembre 2012, Italia c. Commissione, C-566/10 P. L’azione condotta dalla diplomazia italiana nelle sedi giudiziarie europee contro la prassi di utilizzo del trilinguismo di fatto, francese-inglese-tedesco, nelle comunicazioni delle Istituzioni UE, in particolare sulla base della surrettizia distinzione tra “lingue ufficiali” e “lingue di lavoro” o “veicolari”, ha portato l’Epso (che è l’ente incaricato di organizzare le procedure di assunzione dei funzionari dell’Unione) ad annullare i bandi di concorso predisposti in precedenza e ad adottarne di nuovi attenendosi alle indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia. Perciò dal 2017, l’italiano fa parte del gruppo ristretto di lingue in cui si svolge la selezione finale dei funzionari dell’Unione europea: in proposito, si v. https://bit.ly/2D9rMF5. Sulla questione (diversa da quella ora ricordata) relativa alla difformità tra le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione (questione evidentemente suscettibile di incidere sull’effettiva applicazione di quest’ultimo negli Stati membri), si v., invece, la sentenza 25 ottobre 2018, Tänzer & Trasper GmbH, C‑462/17, punti 19 e 20; la sentenza 20 dicembre 2017, Florea Gusa c. Irlanda, C‑442/16, spec. punti 33 e 34; la sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C‑443/14 e C‑444/14, punto 27 e giurisprudenza citata); con specifico riguardo all’Italia si v. la sentenza 26 settembre 2013, Commissione c. Italia, C‑236/11, passim. Per la dottrina in argomento, si rinvia a M. Font I Mas, Qüestions terminològiques en la transposició de directives sobre dret contractual europeu: la perspectiva de l’ordenament jurídic espanyol, in Revista de Llengua i Dret, nº 46, 2006, p. 103 ss.
  32. L’Italia ha firmato la Carta il 27 giugno del 2000.
  33. Ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302.
  34. Firmata dall’Italia il 27 febbraio 2013.
  35. Con riguardo al nesso fra la tutela dei diritti umani e tutela dell’ambiente nell’ambito del CdE si v. M. Déjeant-Pons, Pallemaerts M., S. Fioravanti, Human Rights and the Environment, Strasbourg, Council of Europe, 2002 (trad. it. Codice di diritto internazionale dell’ambiente e dei diritti umani, Sapere 2000 Roma, 2003); M. De Salvia, Ambiente e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1997, p. 246 ss.
  36. Per un commento sul valore giuridico delle norme internazionali in materia culturale e sui loro destinatari v. P. Fois, La tutela dell’identità internazionale: diritti collettivi od obblighi degli Stati?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2014, p. 675 ss.
  37. Supra, par. 1.
  38. Sul riconoscimento di questo valore a livello internazionale europeo v. R. Sapienza, La Grande Camera della Corte europea e la questione del crocifisso nelle scuole italiane, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 564 ss., spec. p. 569 ss.
  39. Sul concetto di “internazionalizzazione”, sul suo significato e sulla sua applicazione ai rapporti fra diritto statale e diritto internazionale si rinvia, per tutti, a B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica Napoli, 2014, p. 333 ss. Sui concetti, invece, (anche più diffusi del precedente) di “europeizzazione” e di “comunitarizzazione” si v., con varie posizioni, R. Adam, La cooperazione in materia di giustizia e affari interni fra comunitarizzazione e metodo intergovernativo, in Il Diritto dell’Unione europea, 1998, p. 481 ss.; O. Feraci, L’ordine pubblico nel diritto dell’Unione europea, Giuffré Milano, 2012, spec. p. 197 ss.; R. Luzzatto, Riflessioni sulla cd. comunitarizzazione del diritto internazionale privato, in G. Venturini, S. Bariatti ( a cura di), Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Giuffré Milano, 2009, p. 613 ss.; A. Ruggeri, Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto eurounitario, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2010, https://bit.ly/2CeYjYw.
  40. Circa il riconoscimento giuridico dell’ufficialità della lingua italiana si v. supra, i parr. 4 e 5 riguardanti il regime linguistico nelle organizzazioni internazionali, rispettivamente, di livello universale e di livello regionale europeo.
  41. Circa il valore ricognitivo e “pedagogico” di questa sorta di richiami normativi v. F. Mosconi, C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e obbligazioni, Vol. I, Utet Milano, 2017, p.32.
  42. V. la lettera inviata dalla Ministra al Corriere della Sera in https://bit.ly/2TO3zJN.
  43. In proposito, si rinvia supra, spec. ai parr. 4 e 5 del presente studio anche con riguardo alla distinzione fra lingua diplomatica, lingua ufficiale, lingua di lavoro e lingua di comunicazione.
  44. Così ISPRA, Alla scoperta della biodiversità (inhttps://bit.ly/2D93o6F) secondo cui un conto “è l’evoluzione ‘naturale’” che implica “la mutazione di specie naturali, nonché di culture, lingue e tradizioni”, altro conto “invece è la velocità con cui questi fenomeni si stanno verificando, almeno a partire dal colonialismo e dalla rivoluzione industriale”.


Leave a comment